Art. 8.
(Procedura per la scelta del personale da destinare all'estero).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui è destinato.
      2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, in quanto rientrante nell'ambito della mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.